Articolo 44 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo II (Apprendistato): Limiti di età

Articolo 44

Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal titolo sesto del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge n. 28 marzo 2003 n. 53.

Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l’età minima per l’assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.

Dichiarazione a verbale
Per i lavoratori apprendisti di cui all’art. 48 DLGS 276/03 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.

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