Articolo 45 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo II (Apprendistato): Assunzione

Articolo 45

Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.

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