Articolo 50
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
– di impartire o di far impartire nella sua azienda, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
– di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
– di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla
lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
– di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
– di accordare all’apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all’apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.