Articolo 53 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo II (Apprendistato): Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico

Articolo 53

I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:

2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;

1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.

Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.

E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

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