Articolo 54 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo II (Apprendistato): Malattia

Articolo 54

Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente:
– a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
– b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all’art. 175, ad un’indennità a carico del datore di lavoro, pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

Le disposizioni di cui al presento articolo alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.

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