Articolo 66 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo III (Contratto/Somministrazione a tempo determinato): Limiti percentuali

Articolo 66

Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.67 e per sostituzione di lavoratori assenti
con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 63, commi 2, 3, e 65, commi 2 e 3.

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