Articolo 67 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo III (Contratto/Somministrazione a tempo determinato): Nuove attività

Articolo 67

I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata
limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i
dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

Torna su