Articolo 67
I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata
limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i
dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.