Articolo 72 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo IV (Part-time): Rapporto a tempo parziale

Articolo 72

L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;

2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda; la prestazione individuale sarà fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti:
*
aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti

a) 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;

– b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;

– c) 532 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

* aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti

– d) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;

– e) 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;

– f) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
4) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto dall’art. 2, 2° comma, del D. Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche.

Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro potranno essere definite previo accordo aziendale ovvero previo parere vincolante di conformità dell’Ente Bilaterale Territoriale.

In relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione.

La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.

Norma transitoria

L’applicazione della norma di cui alla lettera d) per le aziende in cui la presenza dei part-time a 16 ore risulti superiore al 15% dell’organico in forza, avrà efficacia entro 12 mesi dalla firma del CCNL.

Ove permangano ragioni organizzative che risultino incompatibili con una applicazione generalizzata del punto 2 lett. d), le parti potranno realizzare intese diverse a livello aziendale.

In caso di nuove assunzioni a tempo parziale con orario settimanale pari al limite minimo di cui al punto 2 lett. d), nelle aziende che complessivamente occupino più di 30 dipendenti, i lavoratori già in forza occupati nello stesso profilo professionale con orario inferiore a 18 ore avranno la priorità d’accesso nella posizione.

La priorità indicata al comma precedente si applica altresì ai lavoratori assunti per la durata di 8 ore ai sensi del presente articolo, dal momento in cui cessa la condizione di studente.

Le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla data di stipula del presente accordo.

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