Articolo 78 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo IV (Part-time): Quota giornaliera della retribuzione

Articolo 78

Fermo restando che, eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale è in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile determinato ai sensi dell’art. 76, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 179.

Torna su