Articolo 86 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo IV (Part-time): Registro lavoro supplementare

Articolo 86

Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle RSU/RSA e/o Organizzazioni Sindacali regionali, provinciali o comprensoriali stipulanti il presente CCNL, presso la sede della locale Associazione Imprenditoriale, con l’obiettivo di consentire alle Parti, di norma annualmente, il monitoraggio circa l’utilizzo del lavoro supplementare, al fine di concordare il consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare. Ciò in rapporto all’organizzazione del lavoro o alle cause che l’abbiano reso necessario.

Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.

Torna su