Articolo 87 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo IV (Part-time): Mensilità supplementari (13a e 14a)

Articolo 87

Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno, l’importo della 13a e della 14a mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal precedente art. 76.

Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all’art. 195, spettante all’atto della corresponsione.

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