Articolo 88 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo IV (Part-time): Preavviso

Articolo 88

I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a
tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall’articolazione della prestazione
lavorativa.

Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

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