Articolo 88
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a
tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall’articolazione della prestazione
lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.