Articolo 94 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo I (Mercato del lavoro), Capo VII (Lavoratori disabili): Convenzioni

Articolo 94

Le parti convengono sull’obiettivo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani con ridotta capacità lavorativa per handicap intellettivo leggero, sulla base di convenzioni e degli altri strumenti previsti dall’art. 11 della legge n.68/1999.

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