Articolo 100 (Sesto Livello) – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo III (Instaurazione del rapporto di lavoro), Capo I (Classificazione del personale): Classificazione

Articolo 100 (Sesto Livello)

SESTO LIVELLO

A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:

1) dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);

2) usciere;

3) imballatore;

4) impaccatore;

5) conducente di motofurgone;

6) conducente di motobarca;

7) guardiano di deposito;

8) fattorino;

9) portapacchi con o senza facoltà di esazione;

10) custode;

11) avvolgitore;

12) fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;

13) portiere;

14) ascensorista;

15) addetto al carico e scarico;

16) operaio comune;

17) pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore;

18) operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami:

– a) l’imbragatore che esegue l’imbragaggio di merci e/o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto, il deposito;
– b) il legatore che provvede alla legatura del materiale anche con apparecchiature manuali;

19) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Nota a verbale

Per gli addetti al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all’art. 27 comma IV del D. Lqs.198/2006.

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