Articolo 104 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo III (Instaurazione del rapporto di lavoro), Capo III (Assunzione): Assunzione

Articolo 104

L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro.

L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, da consegnarsi in copia al lavoratore, contenente le seguenti indicazioni:

a) la data di assunzione;

b) l’unità produttiva di assegnazione;

e) la tipologia e la durata del rapporto di lavoro;

d) la durata del periodo di prova;

e) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;

f) il trattamento economico.

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