Articolo 106 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo III (Instaurazione del rapporto di lavoro), Capo IV (Periodo di prova): Periodo di prova

Articolo 106

La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

– Quadri e Primo Livello …………… 6 mesi

– Secondo e Terzo Livello ………… 60 giorni

– Quarto e Quinto Livello …………. 45 giorni

– Sesto e Settimo Livello ………… 30 giorni

Ai sensi dell’art. 4, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, il periodo indicato per Quadri e Primo livello deve essere computato in giorni di calendario. I giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo.

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.

Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall’altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità supplementari e delle ferie.

Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che le norme di cui al presente articolo costituiscono nel loro complesso una condizione di miglior favore rispetto a tutti i precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore.

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