Articolo 109 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo IV (Quadri): Assegnazione della qualifica

Articolo 109

L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi.

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