Articolo 114 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo IV (Quadri):Indennità di funzione

Articolo 114

A decorrere dal 1° luglio 1987 o se successiva, dalla data di attribuzione della categoria di Quadro da parte dell’azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità di funzione pari a euro 30,99 lordi per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

A decorrere dal 1° gennaio 1991 l’indennità di funzione è incrementata a euro 51,65 lordi per 14 mensilità.

L’aumento di cui al precedente comma non è assorbibile.

A decorrere dal 1° gennaio 1995 l’indennità di funzione è incrementata di euro 77,47 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l’indennità di funzione è incrementata di euro 51,65 lordi per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

A partire dal 1° luglio 2008 l’indennità di funzione dei quadri è incrementata di 70,00 euro per 14 mensilità assorbibili al 50% secondo le modalità di cui al primo comma.

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