Articolo 115
A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria “QuAS”, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale.
A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Cassa è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.
La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto.
Dichiarazione a verbale
Le parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas provvedere ad effettuare, entro sei mesi dalla dato di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’attuale assetto della Cassa.
Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.