Articolo 118 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo I (Orario di lavoro): Orario normale settimanale

Articolo 118

La durata normale del lavoro effettivo, per la generalità delle aziende commerciali, è fissata in 40 ore settimanali (vedi art. 146), salvo quanto disposto dai seguenti due commi.

Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburanti l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali.

Per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali e per i dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione l’orario di lavoro è fissato in 42 ore settimanali.

A decorrere dal 1° dicembre 1997 per i dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali l’orario di lavoro è fissato in 41 ore settimanali.

Tale orario settimanale si realizza attraverso l’assorbimento di 24 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell’art. 146.

A decorrere dal 1° dicembre 1998 per i dipendenti di cui al quarto comma del presente articolo l’orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, fermo restando l’assorbimento di 24 ore di cui al comma precedente.

Sempre nel limite dell’orario settimanale, è consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.

Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.

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