Articolo 120
Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all’art. 17 del D.lgs. 66/2003.
In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi:
– cambio del turno/fascia;
–
interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature;
– manutenzione svolta presso terzi;
– attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
– allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari;
– aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore;
– inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori , le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un’adeguata protezione degli stessi.