Articolo 121 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo I (Orario di lavoro): Articolazione dell’orario settimanale

Articolo 121

In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l’azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo art. 124 anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell’orario settimanale di lavoro:

– a.1) 40 ore settimanali.

..Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un’ulteriore mezza giornata a turno settimanale.

..Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le Commissioni Paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni.
Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali – prima dell’entrata in vigore del presente contratto – l’orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.

..Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull’orario di apertura e chiusura dei negozi, le parti concordano di esaminare – in sede di Commissione di cui al II comma della presente lettera a.1) – la pratica realizzazione della settimana lavorativa di 40 ore mediante la concessione di un’intera giornata di riposo.

– a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità.

..Nel caso in cui l’azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall’art. 125, il monte ore di permessi di cui al II comma dell’art. 146 sarà, per l’anno di riferimento, incrementato di otto ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i criteri e le modalità previste dall’art. 146.

b) 39 ore settimanali.

..Si realizza attraverso l’assorbimento di 36 ore di permesso retribuito di cui al terzo comma dell’art. 146.
Le rimanenti ore di cui all’art. 146, sono disciplinate con i criteri e le modalità previste dallo stesso articolo, ferma restando l’applicabilità dell’art. 125.

c) 38 ore settimanali.

..Si realizza attraverso l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 al primo comma dell’art. 146 e 56 al terzo comma dell’art. 146.
Le rimanenti ore sono disciplinate con i criteri e con le modalità dell’art. 146, ferma restando l’applicabilità dell’art. 125.

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