Articolo 122 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo I (Orario di lavoro): Orario medio settimanale per specifiche tipologie

Articolo 122

Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell’art. 118, le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico nei grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati alimentari, cash & carry e ipermercati realizzeranno l’articolazione dell’orario medio settimanale di 38 ore, utilizzando le 56 ore di permessi di cui all’art. 146, terzo comma, e le ulteriori 16 ore di cui al successivo quarto comma dell’art. 146.

Sono fatti salvi gli accordi aziendali vigenti in materia alla data di stipula del presente contratto.

Per le aziende che esercitano l’attività di vendita al pubblico secondo le tipologie di cui al primo comma del presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente contratto non applichino l’articolazione dell “orario medio settimanale di 38 ore ivi prevista, tale regime medio settimanale sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 1996, fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.

Per le catene di discount che occupino più di 400 dipendenti l’applicazione del primo comma di cui al presente articolo avverrà con la seguente gradualità:

– dal 1° luglio 1996 distribuzione dell’orario di lavoro medio settimanale su 39 ore attraverso l’assorbimento di 36 ore di permessi retribuiti di cui all’art. 146;

dal 1° luglio 1997 distribuzione dell’orario di lavoro medio settimanale su 38 ore attraverso l’assorbimento di ulteriori 36 ore di permessi retribuiti di cui all’art. 140 (per complessive 72 ore).

Sono fatte salve eventuali diverse pattuizioni realizzate a livello aziendale.

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