Articolo 124 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo I (Orario di lavoro): Procedure per l’articolazione dell’orario settimanale

Articolo 124

L’eventuale variazione dell’articolazione dell’orario in atto, tra quelle previste al precedente art. 121, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda, sarà comunicata entro il 30 novembre di ciascun anno, dal datore di lavoro ai dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 133, e contestualmente, per iscritto, all’Osservatorio della provincia di competenza, di cui all’art. 20, tramite la corrispondente Associazione territoriale aderente alla Confcommercio.

L’articolazione dell’orario settimanale prescelta avrà vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo e, al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell’orario, avrà validità annua.

Nel corso degli incontri di cui all’art. 20, i dati aggregati relativi all’applicazione di quanto sopra, articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali anche al fine di consentire il confronto di cui all’ultimo capoverso dell’art. 6.

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