Articolo 126 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo I (Orario di lavoro): Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva A)

Articolo 126

Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall’art. 10 e di quanto stabilito in materia di accordi territoriali dall’art. 6, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda questa potrà realizzare, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 125, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:

1. per le aziende di cui all’art. 121, lett. a. 2):
superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.

Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, in luogo di quanto previsto dall’art. 121 lett. a.2), un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale;

2. per le aziende di cui all’art. 121, lett. b) e e):
superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane.

Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.

Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.

Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

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