Articolo 127 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo I (Orario di lavoro): Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva B)

Articolo 127

Nell’ambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, le aziende di cui all’art. 121 lett. a.2), b) e e) potranno realizzare accordi, in aggiunta alle ipotesi di cui al precedente art. 125 sui seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:
1) superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;

2) superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.

Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146, pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.

Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146, pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.

Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.

Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

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