Articolo 130 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo I (Orario di lavoro): Assorbimento riposi compensativi e permessi aggiuntivi

Articolo 130

I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi di cui agli articoli 126 e 127 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.

Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi in essere in materia di flessibilità.

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