Articolo 132 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo I (Orario di lavoro): Orario di lavoro dei minori

Articolo 132

L’orario di lavoro, per i minori tra i quindici sedici e i diciotto anni, non potrà superare le otto giornaliere e le quaranta settimanali.

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