Articolo 132
L’orario di lavoro, per i minori tra i quindici sedici e i diciotto anni, non potrà superare le otto giornaliere e le quaranta settimanali.
Articolo 132
L’orario di lavoro, per i minori tra i quindici sedici e i diciotto anni, non potrà superare le otto giornaliere e le quaranta settimanali.