Articolo 133 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo I (Orario di lavoro): Fissazione dell’orario

Articolo 133

Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda.

Ai sensi dell’art. 12 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (1), l’articolazione dell’orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.

Gli orari di lavoro praticati nell’azienda devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all’Ispettorato del Lavoro.

(1) Regolamento per l’applicazione del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell’orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, approvare con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 (G.U. 28 settembre 1923 n. 228).
art. 12: “In ogni azienda industriale o commerciale e in ogni altro luogo di lavoro soggetto alle disposizioni del presente regolamento, dovrà essere
esposto, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con le indicazioni dell’ora di inizio e di termine di lavoro del personale occupato e dell’ora e della durata degli intervalli di riposo accordati durante il periodo di lavoro.
Quando l’orario non è comune per tutto il personale, le indicazioni di cui al comma precedente dovranno essere riportate sull’orario di lavoro per reparto o categoria professionale o personale.

Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno riportarsi le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all’aperto, dovrà essere in ogni caso esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

L’orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, sarà trasmesso al competente Circolo dell’Ispettorato dell’Industria e del Lavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni.

Sul libro paga, vidimato dall’Istituto assicurazioni infortuni o dall’Istituto di previdenza sociale se l’azienda non è soggetta alla legge infortuni degli operai sul lavoro, deve essere notato, giornalmente per ciascun lavoratore, il numero di ore di lavoro straordinario, distintamente da quelle delle ore normali. Per ogni periodo di paga su tale libro deve risultare distinto l’importo pagato per le ore normali di lavoro da quello pagato per lavoro straordinario.

Il libro paga deve essere presentato ad ogni richiesta degli ispettori e funzionari incaricati della vigilanza”

Torna su