Articolo 134 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo I (Orario di lavoro): Disposizioni speciali

Articolo 134

Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’ andamento dei servizi – e cioè i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale – che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell’orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi per i quali saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:

la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193, per le ore prestate di domenica;

– la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195, e la maggiorazione del 30% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193, per le ore di lavoro straordinario prestate nelle festività;

– la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195, e la maggiorazione del 50% da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 per le ore di lavoro straordinario prestate di notte, non in turni regolari di servizio.

Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l’orario normale senza inconvenienti per l’esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell’inventario dell’anno.

Norma transitoria
Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dal 1° novembre 1984.

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