Articolo 142
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
Festività nazionali
1) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione
2) 1° maggio – Festa dei lavoratori
3) 2 giugno – Festa della Repubblica (1)
Festività infrasettimanali
1) il 1° giorno dell’anno
2) l’Epifania
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua
4) il 15 agosto – Festa dell’Assunzione
5) il 1° novembre – Ognissanti
6) l’8 dicembre – Immacolata Concezione
7) il 25 dicembre – Natale
8) il 26 dicembre – S. Stefano
9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro.
In relazione alla norma di cui al primo comma del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempreché non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza carattere di continuità.
Nulla è dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
Per la festività civile del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1977, n. 54, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
(1) Festività rispristinata dalla legge 29 novembre 2000, n. 336. La modifica decorre dal 1° giugno 2001.