Articolo 143 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo III (Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti): Retribuzione prestazioni festive

Articolo 143

Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 142, dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dagli artt. 137 e 198 di questo stesso contratto.

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