Articolo 146 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo III (Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti): Permessi retribuiti

Articolo 146

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n.54, e del D.PR. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980.

I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali per le aziende fino a 15 dipendenti.

Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore:
– 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1992
– 4 ore a decorrere dal 10 gennaio 1993
– 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994.

Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e e) dell’art. 121.

I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 195
in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno
dell’anno successivo.

In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all’ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, il congedo di maternità anticipato o prolungato (ex assenza obbligatoria anticipata e il prolungamento dell’assenza obbligatoria post partum), i congedi parentali (ex assenza facoltativa post partum), i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzari da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché la malattia e l’infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

Chiarimento a verbale

Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all’ultimo comma dell’art. 142 sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto dall’accordo interconfederale 16 maggio 1977, sulle festività abolite.

Norma di interpretazione autentica

Le norme di cui al presente art. 146 si applicano anche ai Quadri e al personale di cui al primo comma dell’art. 134.
Per le aziende che avessero interpretato la presente norma in modo difforme, viene fatta salva la prassi finora adottata e le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1995.

(1) Le 56 ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze:
– 1° gennaio 1982: 24 ore

– 1° luglio 1984: 12 ore

– 1° gennaio 1985: 12 ore

– 1° gennaio 1986: 8 ore

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