Articolo 169
Agli addetti al trasporto delle merci a mezzo autocarri e autotreni, comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui al precedente art. 167, una indennità di trasferta forfettariamente determinata nella seguente misura:
a) 50% (cinquanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 per le assenze da 9 ali ore;
b) in luogo della precedente aliquota, l’80% (ottanta per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 per le assenze superiori alle fino a 16 ore;
c) in luogo delle precedenti aliquote, il 120% (centoventi per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 per le assenze superiori a 16 e fino a 24 ore.