Articolo 179
Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS e dall’lNAIL.
Articolo 179
Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS e dall’lNAIL.