Articolo 179 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo VIII (Malattie e infortuni): Quota giornaliera per malattia e infortunio

Articolo 179

Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS e dall’lNAIL.

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