Articolo 180 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo VIII (Malattie e infortuni): Festività

Articolo 180

Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un’indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dellINPS e delllNAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all’art. 195.

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