Articolo 200 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo XIII (Trattamento economico): Aumenti retributivi mensili

Articolo 200

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

Tabella 1

Gli importi arretrati, pari a 252,24 euro saranno erogati ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo in due tranches di uguale importo da corrispondere rispettivamente il mese di luglio 2008 ed il mese di novembre 2008 e non sono utili a nessun fine con la sola esclusione del calcolo delle mensilità supplementari e del TFR.

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