Articolo 206 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo XIII (Trattamento economico): Prospetto paga

Articolo 206

La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l’importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.

Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

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