Articolo 216
La disciplina della coabitazione, vitto e alloggio prevista dai contratti integrativi provinciali in vigore al 30 giugno 1973 rimane in vigore fino alla scadenza del presente contratto.
In caso di carenza di norme locali, il valore del vitto e dell’alloggio è stabilito nelle seguenti misure:
a) vitto e alloggio: metà della retribuzione di fatto di cui all’art. 195;
b) vitto (due pasti): un terzo della retribuzione di fatto di cui all’art. 195;
e) vitto (un pasto): un quarto della retribuzione di cui all’art. 195;
d) alloggio: un quinto della retribuzione di fatto di cui all’art. 195.