Articolo 218 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo XX (Appalti): Appalti

Articolo 218

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche, nonché richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d’appalto.
Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.
La norma di cui al precedente capoverso trova applicazione per le aziende previste dagli articoli 2, 3 e 10.

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