Articolo 222 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo XXI (Doveri del personale e norme disciplinari): Giustificazione delle assenze

Articolo 222

Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’onere della prova, e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 225.

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