Articolo 223 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo V (Svolgimento del rapporto di lavoro), Capo XXI (Doveri del personale e norme disciplinari): Rispetto orario di lavoro

Articolo 223

I lavoratori hanno l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che
dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l’applicazione della
sanzione prevista dal successivo art. 225.

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