Articolo 229
Ai sensi dell’art. 2119 C.C., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo:
– il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
– l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
– l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
– l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
– il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi;
– l’esecuzione, senza permesso, di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l’indennità di cui al successivo art. 235.