Articolo 231 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo VI (Risoluzione del rapporto di lavoro), Capo I (Recesso): Nullità del licenziamento

Articolo 231

Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nulla, indipendentemente dalla motivazione adottata.

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