Articolo 235
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2118 ce. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 corrispondente al periodo di cui all’articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità.