Articolo 236 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo VI (Risoluzione del rapporto di lavoro), Capo III (Trattamento di fine rapporto): Trattamento di fine rapporto

Articolo 236

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31 maggio 1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 97 del CCNL 17 dicembre 1979 (all. 9).
Ai sensi e per gli effetti del 20 comma dell’art. 2120 ce, come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
– i rimborsi spese;
– le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum” gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
– i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
– la contribuzione di cui agli art. 95, 96 e 115;
– l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 188, 235, 238 e 239;
– l’indennità sostitutiva di ferie di cui all’art. 147;
– le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dallIRPEF;
– le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
– gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

Ai sensi del terzo comma art. 2120 ce, come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 ce, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Chiarimento a verbale
Il trattamento di fine rapporto è costituito da quanto di competenza dei lavoratori ai sensi del presente articolo e dalle somme già percepite a titolo di anticipazione dell’indennità di anzianità dai lavoratori aventi diritto ai sensi dell’art. 74 quater, CCNL 25 settembre 1976 e dell’art. 79, CCNL 17 dicembre 1979.
Per le anticipazioni previste dalla legge n. 297/1982 sul trattamento di fine rapporto, le priorità per la relativa concessione sono fissate nell’allegato 7 che fa parte integrante del presente contratto.

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