Articolo 237 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo VI (Risoluzione del rapporto di lavoro), Capo III (Trattamento di fine rapporto): Cessione o trasformazione dell’azienda

Articolo 237

In caso di cessione o trasformazione in qualsiasi modo della ditta e quando la ditta cedente non abbia dato ai lavoratori il preavviso e corrisposto l’indennità prevista nel presente contratto per il caso di licenziamento, la ditta cessionaria, ove non
intenda mantenere in servizio il personale con tutti i diritti ed oneri competenti per il periodo di lavoro precedentemente prestato, sarà tenuta all’osservanza integrale degli obblighi gravanti per effetto del presente contratto sulla precedente ditta, come se avvenisse il licenziamento.

Torna su