Articolo 238 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo VI (Risoluzione del rapporto di lavoro), Capo III (Trattamento di fine rapporto): Fallimento dell’azienda

Articolo 238

In caso di fallimento della azienda, il dipendente ha diritto alla indennità di preavviso e al trattamento di fine rapporto stabiliti nel presente contratto, ed il complessivo suo avere sarà considerato credito privilegiato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge Vedi art. 2, Legge n. 297/82..

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