Articolo 242 – Sezione IV (Disciplina del rapporto di lavoro), Titolo VI (Risoluzione del rapporto di lavoro), Capo IV (Dimissioni): Dimissioni per matrimonio

Articolo 242

In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell’art. 1, Legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese alla Direzione Provinciale del Lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 236 con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l’osservanza dei termini di preavviso di cui all’art. 234 e confermate, a pena di nullità, alla Direzione Provinciale del Lavoro entro il termine di un mese.

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