Articolo 244 – Sezione IV (Decorrenza e durata): Decorrenza e durata

Articolo 244

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2007 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2010.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate con il presente accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

AVVISO COMUNE
Considerato l’obiettivo di favorire l’accesso al turismo sociale, le Parti si impegnano a richiedere al Governo che eventuali somme erogate ai dipendenti a titolo di buono vacanza non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come i buoni acquisto di merci prodotte o vendute dallo stesso datore di lavoro.

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